Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Il datore di lavoro o committente che vìola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento

 

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di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
      2. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle verifiche conseguenti.